Un nuovo impianto, una linea produttiva o un ampliamento richiedono scelte coordinate. Lo Studio Ing. Domenico Luciani affianca l’impresa nella definizione tecnica dell’investimento, dalla valutazione iniziale al fascicolo finale, in collaborazione con fornitori, commercialista e revisore.
Il servizio è rivolto alle imprese che programmano investimenti nelle Marche e nei territori interessati dalle misure. L’ammissibilità è verificata per la specifica sede e per la singola agevolazione.
Tre ambiti per il tuo investimento.

ZES Unica
Analisi della sede e del progetto, classificazione dei costi e organizzazione del dossier tecnico a supporto della procedura fiscale. Valutazione separata dell’eventuale Autorizzazione unica.

Iperammortamento e perizie
Verifica preventiva dei beni, confronto con i fornitori, assistenza all’interconnessione e predisposizione delle evidenze e delle perizie previste dall’incarico.

Energia da fonti rinnovabili
Progettazione e direzione lavori degli impianti, analisi dei consumi e confronto tecnico-economico delle configurazioni per l’autoconsumo, con verifica delle agevolazioni applicabili.
Dalla prima verifica al fascicolo finale.
01
Capire se e come procedere
Esame della sede, dei preventivi e del programma di spesa. Ricevi una scheda di prefattibilità con criticità, documenti mancanti e prossime azioni.
02
Definire l’investimento
Piano tecnico, quadro economico classificato, requisiti da inserire negli ordini e matrice degli incentivi da verificare con il consulente fiscale.
03
Seguire e documentare
Supporto tecnico nelle fasi concordate, sopralluoghi e prove quando necessari, raccolta delle evidenze e fascicolo finale. Il monitoraggio successivo è quotato in base agli obblighi applicabili.
Documentazione e responsabilità.
Per ogni bene organizziamo descrizione e funzione, costo, fornitore, documenti d’acquisto, ubicazione, caratteristiche tecniche, eventuale interconnessione e agevolazioni da valutare. Il quadro riepilogativo distingue ciò che è verificato da ciò che resta subordinato a documenti o chiarimenti.
Studio tecnico
Analisi e prestazioni tecniche, coordinamento del fascicolo, perizie nei limiti dell’incarico e delle competenze professionali.
Commercialista
Inquadramento dell’impresa, verifica del cumulo e della base agevolabile, simulazione del beneficio e adempimenti fiscali.
Revisore incaricato
Certificazione delle spese e verifiche contabili di competenza. È distinta dalla perizia tecnica e viene affidata al soggetto abilitato. [3]
Le verifiche da approfondire.
Come vengono classificati i costi?
Nelle prime fasi definiamo una matrice di ammissibilità dei costi. Per ciascun bene o voce di spesa vengono individuati la misura potenzialmente applicabile, i requisiti da verificare, la documentazione richiesta, il periodo utile dell’investimento e gli eventuali limiti al cumulo. Il quadro distingue costi ammissibili, esclusi e subordinati a ulteriori verifiche; viene aggiornato insieme all’impresa e al consulente fiscale e non costituisce una garanzia di concessione del beneficio.
Quali beni e spese vanno valutati?
Credito d’imposta ZES Unica. Nell’ambito di un progetto di investimento iniziale possono rilevare nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati alla struttura produttiva agevolabile, anche acquisiti in locazione finanziaria. Sono inoltre previsti l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali, effettivamente utilizzati nell’attività. Il costo di acquisto dell’immobile e le opere edili riconducibili alla sua realizzazione o al suo ampliamento possono quindi concorrere all’investimento: il valore complessivo dei terreni e dei fabbricati ammessi non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non si tratta di una percentuale di credito sull’immobile né di un’ammissione indistinta di tutte le opere edilizie. Manutenzioni e ristrutturazioni richiedono un inquadramento specifico. Fonte: Dipartimento per il Sud, art. 16 del D.L. 124/2023.
Iperammortamento. Il perimetro comprende beni materiali e immateriali strumentali nuovi per la trasformazione tecnologica e digitale, inclusi negli Allegati IV e V alla legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Comprende inoltre beni materiali nuovi per l’autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con i relativi sistemi di stoccaggio, secondo le condizioni della misura. L’acquisto di un fabbricato non diventa iperammortizzabile per il solo fatto di ospitare beni agevolati. Fonte: MIMIT, Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento.
La ZES prevede un credito d’imposta; l’iperammortamento agisce attraverso una maggiore deduzione fiscale. Nella simulazione separiamo importi, tempi e presupposti di utilizzo, senza sommare automaticamente percentuali o presentare il risparmio futuro come liquidità immediata.
Orizzonte temporale. Il credito d’imposta ZES ordinario riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con comunicazioni e adempimenti distinti per annualità. L’iperammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con la propria procedura GSE. Il periodo di investimento non coincide necessariamente con quello di fruizione del beneficio: entrata in funzione, interconnessione e documentazione devono essere pianificate secondo la disciplina applicabile. Per gli altri incentivi, termini e disponibilità sono verificati sul relativo bando. [1–2]
Gli eventuali bandi regionali e del sisma entrano nella valutazione solo dopo averne verificato operatività, compatibilità e regole sui medesimi costi. Ogni ipotesi di cumulo è documentata e sottoposta al consulente fiscale.
Benefici, tempi e cumulo: quali differenze?
Credito d’imposta ZES Unica. Nell’ambito di un progetto di investimento iniziale possono rilevare nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati alla struttura produttiva agevolabile, anche acquisiti in locazione finanziaria. Sono inoltre previsti l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali, effettivamente utilizzati nell’attività. Il costo di acquisto dell’immobile e le opere edili riconducibili alla sua realizzazione o al suo ampliamento possono quindi concorrere all’investimento: il valore complessivo dei terreni e dei fabbricati ammessi non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non si tratta di una percentuale di credito sull’immobile né di un’ammissione indistinta di tutte le opere edilizie. Manutenzioni e ristrutturazioni richiedono un inquadramento specifico. Fonte: Dipartimento per il Sud, art. 16 del D.L. 124/2023.
Iperammortamento. Il perimetro comprende beni materiali e immateriali strumentali nuovi per la trasformazione tecnologica e digitale, inclusi negli Allegati IV e V alla legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Comprende inoltre beni materiali nuovi per l’autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con i relativi sistemi di stoccaggio, secondo le condizioni della misura. L’acquisto di un fabbricato non diventa iperammortizzabile per il solo fatto di ospitare beni agevolati. Fonte: MIMIT, Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento.
La ZES prevede un credito d’imposta; l’iperammortamento agisce attraverso una maggiore deduzione fiscale. Nella simulazione separiamo importi, tempi e presupposti di utilizzo, senza sommare automaticamente percentuali o presentare il risparmio futuro come liquidità immediata.
Orizzonte temporale. Il credito d’imposta ZES ordinario riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con comunicazioni e adempimenti distinti per annualità. L’iperammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con la propria procedura GSE. Il periodo di investimento non coincide necessariamente con quello di fruizione del beneficio: entrata in funzione, interconnessione e documentazione devono essere pianificate secondo la disciplina applicabile. Per gli altri incentivi, termini e disponibilità sono verificati sul relativo bando. [1–2]
Gli eventuali bandi regionali e del sisma entrano nella valutazione solo dopo averne verificato operatività, compatibilità e regole sui medesimi costi. Ogni ipotesi di cumulo è documentata e sottoposta al consulente fiscale.
Riferimenti istituzionali e aggiornamento dei contenuti
[1] Dipartimento per il Sud · Credito ZES · [2] MIMIT · Iperammortamento · [3] Decreto interministeriale 7 maggio 2026 · artt. 3, 6, 7 e 8
Contenuti informativi verificati al 14 settembre 2026. Requisiti, finestre e istruzioni operative devono essere riconfermati alla data dell’incarico. La valutazione preliminare non garantisce l’accesso alle agevolazioni né sostituisce le verifiche fiscali.
Investire e innovare, in sintesi.

Parliamo del tuo investimento.
Descrivi il progetto, la sede produttiva e i tempi previsti. Se disponibili, prepara i preventivi e il programma di spesa: lo studio individuerà le verifiche necessarie e proporrà un incarico commisurato alla complessità dell’intervento.
